Acque meteoriche di prima pioggia

Lo sviluppo residenziale, commerciale ed industriale degli ultimi decenni ha avuto come conseguenza il grande incremento di aree impermeabili (aree cementificate o asfaltate) e per questo motivo è risultato necessario prevedere l’obbligo di accumulare e trattare le acque meteoriche di prima pioggia in quanto queste ultime assorbono le sostanze inquinanti presenti nelle superfici impermeabilizzate (come sabbia, idrocarburi, residui di pneumatici, terriccio, residui oleosi ecc) ed è importante evitare che queste sostanze finiscano direttamente nei corpi ricettori (fogne, suolo, canali, fiumi ecc).

Normativa di riferimento
Il D.Lgs. n.152/2006, “Testo unico sulle acque” definisce le acque meteoriche all’art. 113 “Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” e precisa che:

  • ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio disciplinano e attuano:
    a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione
  • le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
  • è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

La prima regione ad affrontare l’argomento è stata la Lombardia che già con la L.R. n.62/1985 dava la definizione di “acque di prima pioggia”, successivamente modificata con il R.R. n.4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tale regolamento definisce:

  • evento meteorico: una o più precipitazioni, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento
  • acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche.

Inoltre all’art. 5 viene definito che:

  1. Tutte le superfici scolanti devono essere impermeabili.
  2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d’acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m3 per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).
  3. Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.
  4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’articolo 7, comma 1.

In sostanza viene prevista la separazione delle acque di prima pioggia inquinate dalle acque di seconda pioggia ritenute pulite, tramite apposito pozzetto deviatore, e il successivo trattamento delle acque di prima pioggia. Questo volume d’acqua è considerato quello con il più alto carico inquinante e quindi necessita di essere raccolto in apposite vasche e trattato in modo adeguato prima di essere inviato al corpo recettore finale.

Nella maggior parte dei casi molte regioni hanno preso come riferimento la normativa della Lombardia, emanando normative regionali specifiche.

In particolare la REGIONE EMILIA ROMAGNA ha emanato i seguenti regolamenti:

  • Delib.G.R.e n.286 del 14.02.2005“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”
  • Delib.G.R.n.1860 del 18.12.2006“Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib. G.R. n.286 del 14/02/2005”
  • Delib.G.R. n.2184 del 27.12.2007 “Disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia di cui alla Delib. G.R. n. 1860/2006. Proroga dei termini.”
  • Delib.G.R.n.1480del 11.10.2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”

Per questi motivi la funzione delle vasche e degli Impianti per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia è quella di:

  • separare le acque di prima pioggia dalle successive acque precipitate (seconda pioggia)
  • trattare le acque meteoriche accumulate con sistema di sedimentazione/disoleazione
  • smaltire le acque di prima pioggia dopo l’avvenuta depurazione